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Portabici auto REGOLE e LEGGI

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    #1

    Portabici auto REGOLE e LEGGI

    Secondo la legge italiana, una bicicletta può essere trasportata sul tetto o nel lato posteriore di un autovettura con dispositivi omologati e che rispettino determinati limiti di sagoma e di portata a patto che non venga compromessa la visibilità del conducente, che la targa e le luci siano ben visibili o riportati sul appendice.

    La regolamentazione è determinata dalla normativa del codice della strada mediante l’ articolo 61 e articolo 164.

    Innanzi tutto è importante sapere che i portabici da auto sono equiparati ai portapacchi e ai portasci venendo così considerati “accessori leggeri e amovibili” e che non modificano un modo significativo la massa a vuoto del veicolo. Non essendoci dunque modifiche sostanziali alla carrozzeria o alla meccanica, non è dunque necessario alcun aggiornamento o modifica della carta di circolazione. Regole basilari:
    • L’utilizzo del portabici è consentito solamente con prodotti omologati e contraddistinti dalla marcatura CE.
    • Tutti i portabici devono essere muniti di istruzioni dimontaggio
    • Il portabici non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedire manovre
    Targa e luci
    • Non devono essere in alcun modo oscurati i dispositivi di illuminazione, in caso contrario, il portabici deve essere dotato di luci ausiliare incorporate e ben visibili.
    • La targa del veicolo deve essere ben visibile e non oscurata.
    • Qualora il portabici e/o le biciclette oscurino, anche in modo marginale la targa, è fondamentale installare una targa ripetitiva. Tale targa non può essere “autocostruita” ma deve essere richiesta alla motorizzazione civile riportando così il simbolo “R”.
    Lunghezza, quanto può essere esposto il portabici?


    Il carico può sporgere posteriormente (in lunghezza) fino a 3/10 della lunghezza del veicolo stesso.
    Per esempio, supponendo di avere un auto dalla lunghezza pari a 4 metri, la sporgenza massima consentita è pari a 120 cm (totale 5,2 metri).

    La lunghezza totale non può in ogni caso superare i 12 metri. Quanto può essere la larghezza del portabici?


    La larghezza totale del portabici, per ovvi motivi, non è una misura standard ma varia da autovettura in autovettura, il carico, nel nostro caso la bicicletta o il portabicicletta, può sporgere massimo 30cm per lato. éer fare un esempio rapido e supponendo che la tua auto misuri una larghezza di 180cm, hai la possibilità di caricare un massimo di 240 cm (180+30+30=240)

    Il codice della strada prescrive però che la larghezza massima di un autoveicolo è di 2,55 mt considerando gli specchi retrovisori chiusi. Qual’è l’altezza massima del carico con la bici sul tetto?


    Nel caso in cui tu decidessi di trasportare la tua bicicletta sul tetto dell’auto, l’altezza massima consentita è pari a 4 metri, indipendentemente dalle dimensioni e dalle altezze dell’autovettura senza portabici. (art. 61-1b)

    Su questo punto però vi ricordo che, qualora applicaste questo tipo di portabici, state molto molto attenti ai sottopassi e/o agli ingressi nei parcheggi sotterranei che, per norma di legge, devono sempre riportare l’altezza massima consentita. Qual’è il peso massimo che posso caricare sul portabici?


    Per quanto riguarda il peso massimo consentito sul portabici da gancio di traino o da portellone, la normativa prevede che sia il portabici stesso a determinare, secondo le omologazioni ottenute, il peso massimo trasportabile. Questo valore è sempre descritto nei documenti dello stesso.

    Il peso massimo consentito per il trasporto di biciclette sul tetto non deve superare la portata massima consigliata dal costruttore, questo valore è indicato generalmente sul manuale d’uso e manutenzione. E’ obbligatorio il cartello di carico sporgente?


    Si! Su qualsiasi sporgenza applicata all’autovettura è necessario esporre 1 o 2 cartelli autoriflettenti posti alle estremità del carico in modo da essere visibili agli utenti su strada da qualsiasi angolazione.

    Il cartello di carico sporgente ha una dimensione pre-stabilita di 50×50 cm ed è a strisce bianco e rosse disposte a 45°. Questo cartello deve essere conforme alla normativa D.M. 1222 del 18/04/1995. Si può circolare con il portabici senza carico?


    In realtà non esiste una vera e propria direttiva del ministero dei trasporti, tuttavia dovrebbe valere la prassi e le direttive descritte sopra considerando un carico assestante
  • DanSacc79
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    #2
    Su una barra limitazione altezza di accesso ad un parcheggio ho fatto un casino con la bici sul tetto … 🤣… ho scardinato tutto…bici, barre porta tutto, supporti di fissaggio… sotto gli occhi dei passanti e della fermata del bus,.. , la fortuna è stata che la barra ha colpito il telaio subito sotto il manubrio che è il punto più resistente del telaio stesso,. Se prendeva la forcella 10cm sotto facevo ben più danni 😂

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    • Mito22
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      #3
      Originally posted by DanSacc79
      Su una barra limitazione altezza di accesso ad un parcheggio ho fatto un casino con la bici sul tetto … 🤣… ho scardinato tutto…bici, barre porta tutto, supporti di fissaggio… sotto gli occhi dei passanti e della fermata del bus,.. , la fortuna è stata che la barra ha colpito il telaio subito sotto il manubrio che è il punto più resistente del telaio stesso,. Se prendeva la forcella 10cm sotto facevo ben più danni 😂
      Si questa cosa l'ho sentita fatta da tanti...

      Niente foto dell'accaduto? PRE SMARTPHONE?

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      • DanSacc79
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        #4
        Mito22 Pre smartphone… pre Facebook… pre iPhone… pre social… forse solo non pren Ddg … anzi sicuramente non pre Ddg 😅

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          #5
          Originally posted by DanSacc79
          Mito22 Pre smartphone… pre Facebook… pre iPhone… pre social… forse solo non pren Ddg … anzi sicuramente non pre Ddg 😅
          Ah bel lavoro.. cmq. penso sia successo a tutti.... aspetta che tocco le chiavi che ho in tasca va..

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          • DanSacc79
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            Ricordo ancora la figura di 💩…. Ero sceso dalla macchina come se nulla fosse successo. 🤣

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